Salute e sicurezza sul lavoro

Formazione e sicurezza: il datore risponde anche se l’infortunio deriva da iniziativa imprudente del lavoratore

By 17 Luglio 2025Aprile 14th, 2026No Comments

Corte di Cassazione, IV Sez. Pen.

Un lavoratore, appena assunto come operaio, riportava l’amputazione della mano sinistra mentre utilizzava una macchina troncatrice. L’azienda era stata accusata di non aver provveduto alla formazione e informazione del lavoratore sui rischi connessi all’uso del macchinario. Il Tribunale di primo grado aveva assolto il datore di lavoro, ritenendo che l’infortunio fosse dipeso da una condotta abnorme del lavoratore, che, senza autorizzazione, aveva operato sulla macchina in assenza del collega esperto.
La Corte di Cassazione ha però annullato tale decisione, chiarendo che la responsabilità datoriale non può essere esclusa quando l’evento si verifichi all’interno dell’area di rischio che il datore è tenuto a governare. Il datore di lavoro deve infatti garantire condizioni di sicurezza anche in previsione di comportamenti imprudenti dei lavoratori, salvo che essi siano del tutto eccentrici rispetto alle mansioni affidate o radicalmente imprevedibili.
Nel caso in esame, l’attività svolta dal lavoratore, sebbene imprudente, rientrava comunque nel contesto operativo per il quale egli era stato assunto. Di conseguenza, la mancanza di formazione e informazione ha costituito una violazione determinante ai fini dell’infortunio. La Corte ha così ribadito che l’obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro si estende anche a situazioni in cui l’iniziativa imprudente del lavoratore non sia del tutto estranea alle mansioni assegnate.