Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito a un grave infortunio all’occhio sinistro, provocato da un frammento di ferro durante l’attività di taglio di un tondino. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano respinto la domanda, ritenendo non provata la dinamica dell’evento e la responsabilità del datore di lavoro, che aveva documentato la fornitura e la formazione sull’uso dei dispositivi di protezione individuale.
La Corte di Cassazione, riformando la decisione, ha precisato che la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. è di natura contrattuale: il lavoratore deve allegare l’inadempimento e provare il danno e il nesso di causalità con la prestazione lavorativa, ma non anche la colpa o la specifica violazione cautelare. Spetta invece al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le misure di prevenzione e sicurezza previste dalla legge e dalle buone prassi, incluse la vigilanza sull’uso effettivo dei dispositivi di protezione e l’adeguata formazione.
Il principio riafferma la centralità dell’obbligo di sicurezza come obbligazione attiva e continua, che richiede al datore di lavoro di prevenire ogni rischio possibile secondo le migliori conoscenze tecniche e organizzative del momento.