Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore agiva in giudizio sostenendo di essere stato vittima di un comportamento vessatorio, pretestuoso e ritorsivo che all’esito era sfociato in un licenziamento.
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte, confermando l’insussistenza del mobbing, ne ha ricordato i tratti distintivi.
Il mobbing rappresenta una condotta vessatoria, protratta nel tempo, nei confronti di un dipendente, ascrivibile ai colleghi (cd. «mobbing orizzontale») o al datore (cd. «bossing») caratterizzata da un intento persecutorio al fine di emarginare la vittima. In particolare, è necessario dimostrare la sussistenza dei seguenti requisiti:
– azioni e comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – posti in essere sistematicamente e protratti nel tempo;
– lesione del bene salute e mortificazione della personalità e dignità del dipendente;
– nesso di causa ed effetto tra le azioni vessatorie e il pregiudizio subito;
– intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
Contatta Vincenzo Fabrizio Giglio