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Licenziamento collettivo

L’esonero delle imprese in crisi dal pagamento del contributo di mobilità è riservato agli organi della procedura

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un’impresa si è opposta alla cartella esattoriale con cui l’INPS le aveva chiesto il pagamento del contributo di mobilità. L’impresa sosteneva che, versando in stato di impossibilità di prosecuzione dell’attività produttiva, aveva diritto all’esonero dal contributo al pari degli organi delle procedure concorsuali (art. 3, comma 3, L. 23 luglio 1991, n. 223).
Infatti, l’impresa non aveva potuto continuare l’attività produttiva a causa del sequestro dello stabilimento, disposto dall’autorità giudiziaria nel corso di un procedimento per inquinamento ambientale, cui aveva fatto seguito, fallite le trattative sindacali, il licenziamento di tutti i dipendenti.
L’impresa ottenne ragione in grado di appello.
La Cassazione, invece, ha ritenuto che l’esenzione dal contributo di mobilità si applica solo nell’ipotesi in cui il licenziamento collettivo sia disposto dagli organi di una procedura concorsuale mentre non può beneficiarne il normale imprenditore.

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