Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore era assente per malattia fino al 1° maggio 2009. Con comunicazione del giorno precedente, venne licenziato, in costanza di malattia, per superamento del periodo di comporto, pur non avendo ancora superato la relativa durata.
Il 25 maggio 2009, il datore precisava che il licenziamento, da ritenersi efficace dalla ricezione della missiva, ossia dal 6 maggio 2009, veniva revocato, comunicando, contestualmente, un nuovo recesso fondato sul definitivo superamento del periodo di comporto per effetto della comunicazione del lavoratore di prolungamento dello stato di malattia fino al 4 giugno 2009.
La Suprema Corte ha ritenuto legittimo il secondo licenziamento sulla scorta delle considerazioni che seguono.
L’atto di recesso, comunicato anteriormente alla scadenza del periodo di comporto, era da ritenersi nullo, essendo vietato il licenziamento in costanza di malattia, e non temporaneamente inefficace, con differimento degli effetti al momento dell’effettivo superamento del comporto. È possibile, infatti, licenziare per superamento del periodo di comporto solo quando la relativa durata è già trascorsa.
Conseguentemente, la Corte ha ritenuto inefficace l’atto di revoca del primo recesso, considerando invece legittimo il secondo licenziamento fondato su una nuova e diversa ragione giustificatrice (ossia il decorso ulteriore del tempo di assenza per malattia, tale da integrare il superamento del comporto).
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