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Licenziamento per giusta causa

«Abbandono» del posto di lavoro è nozione diversa dall’«allontanamento temporaneo»

By 26 Luglio 2016No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Nel caso esaminato, un vigilante si era allontanato dalla postazione per circa cinque minuti per comprare il giornale, lasciando socchiuso il cancelletto di accesso e la porta della guardiola aperta. La datrice di lavoro lo licenziava per abbandono del posto di lavoro, secondo la previsione del CCNL applicato al rapporto. Impugnato il licenziamento, il lavoratore sosteneva che non si era trattato di «abbandono» bensì di «momentaneo allontanamento», meritevole, al più, di una sanzione conservativa.
I Giudici di merito accoglievano la domanda del lavoratore, affermando che si era trattato non di «abbandono» bensì di «allontanamento temporaneo» il quale ricorre qundo il lavoratore «non intende affatto sottrarsi ai propri obblighi ma per esigenze personali sospende per breve tempo la prestazione».
La Suprema Corte, nel cassare la sentenza, ha invece stabilito che «l’abbandono» del posto di lavoro si verifica quando:
• l’inadempimento del lavoratore sia caratterizzato da una significativa intensità, consistente nel totale distacco dalla postazione. Elementi di valutazione possono essere rappresentati dal previo accordo con i responsabili; dall’adozione di cautele per il tempo dell’allontanamento; dall’idoneità della condotta a pregiudicare le esigenze del servizio svolto; ecc. Mentre rimane irrilevante il verificarsi o meno di un danno;
• sul piano soggettivo, è sufficiente la coscienza e volontà di lasciare il posto, senza riguardo alle finalità perseguite.

Da oltre vent’anni l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio esercita la professione di avvocato occupandosi esclusivamente di Diritto del Lavoro e delle relazioni sindacali e industriali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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