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Licenziamento per giusta causa

«Abbandono» del posto di lavoro è nozione diversa dall’«allontanamento temporaneo»

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Nel caso esaminato, un vigilante si era allontanato dalla postazione per circa cinque minuti per comprare il giornale, lasciando socchiuso il cancelletto di accesso e la porta della guardiola aperta. La datrice di lavoro lo licenziava per abbandono del posto di lavoro, secondo la previsione del CCNL applicato al rapporto. Impugnato il licenziamento, il lavoratore sosteneva che non si era trattato di «abbandono» bensì di «momentaneo allontanamento», meritevole, al più, di una sanzione conservativa.
I Giudici di merito accoglievano la domanda del lavoratore, affermando che si era trattato non di «abbandono» bensì di «allontanamento temporaneo» il quale ricorre qundo il lavoratore «non intende affatto sottrarsi ai propri obblighi ma per esigenze personali sospende per breve tempo la prestazione».
La Suprema Corte, nel cassare la sentenza, ha invece stabilito che «l’abbandono» del posto di lavoro si verifica quando:
• l’inadempimento del lavoratore sia caratterizzato da una significativa intensità, consistente nel totale distacco dalla postazione. Elementi di valutazione possono essere rappresentati dal previo accordo con i responsabili; dall’adozione di cautele per il tempo dell’allontanamento; dall’idoneità della condotta a pregiudicare le esigenze del servizio svolto; ecc. Mentre rimane irrilevante il verificarsi o meno di un danno;
• sul piano soggettivo, è sufficiente la coscienza e volontà di lasciare il posto, senza riguardo alle finalità perseguite.

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