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Licenziamento per ragioni economiche

Obbligo di repêchage in mansioni inferiori e onere della prova incombente sul datore

By 21 Dicembre 2016No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

In caso di licenziamento individuale per ragioni aziendali, il datore di lavoro deve provare di aver assolto l’obbligo di repêchage anche con riferimento a mansioni inferiori (purché rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore), in conformità al principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Un lavoratore impugnava il licenziamento ricevuto, elencando le categorie di mansioni alle quali avrebbe potuto essere adibito. La sua domanda era respinta dalla Corte d’Appello che riteneva insufficiente l’astratta elencazione fornita, reputando invece necessaria l’indicazione specifica della posizione lavorativa nella quale il lavoratore riteneva di poter essere utilmente ricollocato. Inoltre, la Corte d’Appello rilevava l’assenza di un patto di dequalificazione tra lavoratore e datore di lavoro antecedente o coevo alla risoluzione del rapporto.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore precisando che, in caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo dovuto a riorganizzazione aziendale ed in mancanza di mansioni equivalenti da assegnare al lavoratore, non spetta al lavoratore l’onere di provare di aver preventivamente manifestato la propria disponibilità allo svolgimento di mansioni inferiori. Al contrario, spetta al datore di lavoro l’onere di provare di aver offerto al lavoratore la possibilità di essere adibito a mansioni inferiori, compatibili con il riassetto aziendale e rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore.

Da oltre vent’anni l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio esercita la professione di avvocato occupandosi esclusivamente di Diritto del Lavoro e delle relazioni sindacali e industriali.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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