Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Se il lavoratore svolge mansioni riconducibili a livelli professionali diversi, in caso di licenziamento il repêchage va verificato anche in relazione a posizioni professionalmente dequalificanti. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, ciò denuncia il consenso implicito del lavoratore al demansionamento. Ne consegue che il datore di lavoro non può giustificare la mancata attribuzione di mansioni professionalmente inferiori, quale alternativa al licenziamento, sull’assunto che il dipendente non aveva espresso il proprio assenso.
In termini più generali, la Corte ritiene che l’esigenza di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro prevalga su quella di salvaguardia delle competenze professionali acquisite dal lavoratore. L’obbligo di repêchage incontra un limite insuperabile nella necessità che l’affidamento delle mansioni inferiori non sia incompatibile con l’assetto organizzativo dell’impresa e, inoltre, che il lavoratore abbia espresso il proprio consenso al demansionamento.
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