Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il licenziamento individuale per ultimazione lavori è illegittimo, se le attività aziendali svolte dal lavoratore si esauriscono solo 45 giorni dopo la cessazione del rapporto. La cessazione del rapporto per tale motivazione può dunque avvenire soltanto alla data in cui risultino ultimate tutte le incombenze professionali del lavoratore licenziato.
Secondo la difesa della società, il licenziamento andava ricondotto ad un evento il cui avveramento era certo anche se, al momento della comunicazione, non era possibile conoscere esattamente la data conclusiva. Nel respingere tale tesi, la Suprema Corte ha precisato che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento può essere esaminato unicamente sulla base delle condizioni di fatto che sussistono nel momento in cui viene comunicato il recesso datoriale, non potendo costituire oggetto di valutazione circostanze future ed eventuali.
Nel caso esaminato, in sostanza, l’impresa ha anticipato la comunicazione del recesso sulla base della data di ultimazione dei lavori che in quel momento le era nota. Ciò al fine, presumibilmente, di ultimare le lavorazioni durante il periodo di preavviso, onde non doverne sostenere il costo a lavori ultimati.
Il successivo slittamento della fine dei lavori ha reso pertanto infondato il motivo contemplato nella lettera di licenziamento.
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