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Lavoro in cooperativa

Alle SS.UU. il contrasto sulla cessazione del lavoro in cooperativa

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Rimessa alle Sezioni Unite la questione concernente l’esatto rapporto tra esclusione del lavoratore dalla compagine societaria e suo licenziamento. Sul tema si fronteggiano, nella stessa giurisprudenza di Cassazione, due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, se l’esclusione del socio si fonda su motivi lavoristici – ad esempio, una condotta rilevante sul piano disciplinare – si applicano le regole ordinarie sui licenziamenti individuali, mentre se, invece, l’esclusione si fonda su ragioni di carattere societario, il socio deve impugnare la delibera sociale, altrimenti gli rimane preclusa la possibilità di ricostituire il rapporto di lavoro. Secondo l’opposto orientamento, viceversa, non è possibile operare alcuna distinzione sui motivi dell’esclusione del socio. La delibera di esclusione comporta sempre e comunque l’estinzione del rapporto di lavoro; pertanto, il socio che vuole rimuovere tale effetto estintivo deve preventivamente impugnare la delibera di esclusione, a pena di decadenza dalla possibilità di impugnare il licenziamento.
Diverse conseguenze pratiche scaturiscono dall’accoglimento dell’una o dell’altra posizione:
• al socio che ometta di impugnare la delibera, impugnando solo il licenziamento, resterebbe comunque preclusa (o meno) la possibilità di ottenere il ripristino del rapporto;
• in caso di cessazione del rapporto associativo si applicherebbe (o meno) l’art. 18 Statuto dei lavoratori, con le relative sanzioni.
Occorrerà attendere la decisione delle SS.UU. per conoscere quale opzione dovrà essere accolta.

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