Skip to main content
Lavoro in cooperativa

La subordinazione del socio di cooperative

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una Cooperativa riceveva delle note di rettifica da parte dell’INPS sugli importi dei contributi versati per i propri soci lavoratori. L’Istituto, infatti, riteneva sussistente il vincolo di subordinazione dei soci nello svolgimento di prestazioni di pulizia e facchinaggio, richiedendo il pagamento di un’aliquota aggiuntiva.
La Cooperativa contestava tale pretesa in giudizio ma sia il Tribunale sia la Corte d’Appello dava ragione a INPS. Secondo i Giudici di merito, quando le prestazioni siano elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, la natura subordinata del rapporto può essere accertata mediante i c.d. «indici sussidiari» consistenti nella continuità e della durata del rapporto, nelle modalità di erogazione del compenso, nella mancata assunzione di un rischio d’impresa e nell’assenza di un effettivo potere di auto-organizzazione in capo al prestatore.
La Suprema Corte ha confermato le precedenti sentenze di merito, precisando che la società, nelle comunicazioni obbligatorie, ha essa stessa qualificato i rapporti di lavoro in termini di subordinazione, applicando il contratto collettivo dei dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi delle pulizie. Ha, inoltre, rilevato lo svolgimento in via continuativa da parte dei soci di prestazioni di pulizia e facchinaggio e che la retribuzione degli stessi era proporzionale alla durata delle prestazioni svolte, nonché la loro mancata assunzione di rischi imprenditoriali.
La Corte ha pertanto confermato le pretese di INPS.

Translate