Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una Cooperativa riceveva delle note di rettifica da parte dell’INPS sugli importi dei contributi versati per i propri soci lavoratori. L’Istituto, infatti, riteneva sussistente il vincolo di subordinazione dei soci nello svolgimento di prestazioni di pulizia e facchinaggio, richiedendo il pagamento di un’aliquota aggiuntiva.
La Cooperativa contestava tale pretesa in giudizio ma sia il Tribunale sia la Corte d’Appello dava ragione a INPS. Secondo i Giudici di merito, quando le prestazioni siano elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, la natura subordinata del rapporto può essere accertata mediante i c.d. «indici sussidiari» consistenti nella continuità e della durata del rapporto, nelle modalità di erogazione del compenso, nella mancata assunzione di un rischio d’impresa e nell’assenza di un effettivo potere di auto-organizzazione in capo al prestatore.
La Suprema Corte ha confermato le precedenti sentenze di merito, precisando che la società, nelle comunicazioni obbligatorie, ha essa stessa qualificato i rapporti di lavoro in termini di subordinazione, applicando il contratto collettivo dei dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi delle pulizie. Ha, inoltre, rilevato lo svolgimento in via continuativa da parte dei soci di prestazioni di pulizia e facchinaggio e che la retribuzione degli stessi era proporzionale alla durata delle prestazioni svolte, nonché la loro mancata assunzione di rischi imprenditoriali.
La Corte ha pertanto confermato le pretese di INPS.
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