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Previdenza e contribuzione

Il cumulo tra pensione e reddito di lavoro autonomo è consentito solo con anzianità da contribuzione effettiva

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Secondo l’art. 72, L. n. 388/2000, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e quelle liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. In seguito, la possibilità di cumulo è stata ulteriormente ampliata per effetto dell’art. 44, L. n. 289/2002, con estensione della possibilità di cumulare i redditi nei casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni (in presenza del requisito anagrafico di 58 anni).
La Suprema Corte ha recentemente precisato che detto requisito contributivo deve essere integrato da contribuzione effettiva e non figurativa (ad esempio, per malattia o disoccupazione).

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