Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Nel caso esaminato, il dipendente di una società di trasporti aveva agito in giudizio nei confronti del precedente datore di lavoro chiedendo che fosse inclusa nel calcolo del TFR la c.d. «indennità di disagio», corrisposta dalla società per compensare il «disagio» derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario.
La Suprema Corte ha ricordato che l’art. 2120 Cod. civ. prevede che l’accantonamento include «tutte le somme […] corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale […]». La Legge, conclude la Corte, non prevede dunque alcuna limitazione ai soli compensi continuativi corrispettivi di prestazioni effettivamente fornite, come invece sosteneva la datrice di lavoro.
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