Corte di Cassazione, Sez. Lav.
È stato respinto il ricorso di un lavoratore che pretendeva il pagamento dell’equivalente di benefits venuti meno.
Nel caso esaminato, il dipendente di un istituto bancario sosteneva che, in sede di assunzione, gli era stato garantito il rimborso delle spese di alloggio, inizialmente soddisfatto ma poi interrotto. Ne chiedeva quindi il pagamento dall’interruzione fino alla cessazione del rapporto.
La Cassazione ha tuttavia respinto la domanda affermando che la pretesa si fondava sull’assunto che la società si fosse obbligata a tempo indeterminato. Tale circostanza non era desumibile dal solo fatto che, per un certo periodo, il benefit sia stato pagato.
Sicché, in assenza di una specifica pattuizione al riguardo nel contratto di lavoro, il lavoratore deve fornire la prova del preteso contenuto dell’obbligazione.
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