Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In caso di infortunio verificatosi durante il periodo di distacco, la responsabilità prevista ex art. 2049 Cod. civ. ed il conseguente risarcimento dei danni ricadono sull’azienda presso la quale il lavoratore sta prestando la propria attività (distaccataria).
Ciò perché è il distaccatario che assume il potere direttivo ed organizzativo sul lavoratore distaccato e, conseguentemente, anche la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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