Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il requisito dell’interesse al distacco da parte del datore di lavoro distaccante – necessario per la validità del distacco – può essere ravvisato nell’incremento della polivalenza professionale individuale del dipendente.
Secondo la Suprema Corte ciò è ammissibile in un contesto di crisi aziendale temporanea, nell’attesa della ripresa produttiva, al fine di non disperdere il patrimonio professionale di ciascun dipendente.
È stata quindi ritenuta infondata la richiesta di un lavoratore di riconoscimento dell’inefficacia del distacco disposto nei suoi confronti poiché, a suo dire, realizzato in violazione dei requisiti di legge, al mero scopo di gestire la crisi occupazionale ed evitare il ricorso alla cassa integrazione.