Corte di Cassazione, Sez. Lav.
A seguito di un licenziamento collettivo, un lavoratore ha chiesto il trattamento di sostegno previsto dal fondo bilaterale, rinunziando sia al preavviso sia all’indennità sostitutiva. Tale comportamento è stato ritenuto idoneo ad esprimere la volontà del lavoratore di accettare il licenziamento, precludendo la relativa impugnazione