Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Suprema Corte conclude l’iter processuale che ha coinvolto anche la Corte di Giustizia: è lecita l’assunzione di un lavoratore con contratto di lavoro intermittente ed il suo licenziamento al compimento del 25° anno di età (ossia a fronte del solo raggiungimento di tale limite anagrafico, senza ulteriore motivazione a supporto) non costituisce una discriminazione.
La legge infatti trova la propria giustificazione nell’esigenza di predisporre strumenti utili a fronteggiare la perdurante disoccupazione giovanile, escludendo così anche il sospetto di un contrasto con il principio di eguaglianza costituzionale.