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Anche nel settore dello spettacolo, per i lavoratori intermittenti, il datore deve comunicare la chiamata attraverso le modalità utilizzate dalla generalità dei datori di lavoro, senza richiesta del certificato di agibilità.
Detto certificato, infatti, è richiesto solo per il datore che intenda avvalersi di determinate professionalità artistiche e tecniche ma solo per i lavoratori autonomi. Non è dunque applicabile al lavoro intermittente poichè si tratta di lavoro subordinato.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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