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Mobbing

Maglie più larghe per il mobbing

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Come noto, il nostro ordinamento non contempla la nozione del «mobbing» e tutta l’elaborazione in materia la si deve a giurisprudenza e dottrina. Ciò ha consentito di estendere la tutela offerta dalla norma in materia di protezione della salute dei lavoratori (art. 2087 Cod. civ.) fino a comprendere casi in cui comportamenti di per sé leciti, collegati con altri, rivelano un intento persecutorio. Quest’ultimo requisito ha tuttavia finito per divenire un ostacolo all’accertamento del mobbing in molti casi, pur non essendo contemplato dalla norma.
La Suprema Corte ha pertanto avviato una revisione di alcuni suoi principî precisando che, a fronte di una denuncia di mobbing o di «straining», la discontinuità degli atti lesivi o l’assenza di un intento persecutorio non escludono di per sé l’illiceità di uno o più comportamenti.

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