Skip to main content
Riservatezza e privacy

Le registrazioni audio sono utilizzabili in giudizio da chi era parte del colloquio

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore chiedeva l’annullamento delle proprie dimissioni per asserita incapacità di intendere e volere o perché determinate da violenza o minaccia del datore di lavoro o con circonvenzione di incapace. A sostegno delle proprie tesi, il lavoratore depositava in giudizio le registrazioni audio di colloqui che l’ex datrice di lavoro aveva negato.
La Corte di Cassazione ha ricordato che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione costituisce fonte di prova ai sensi dell’art. 2712 Cod. civ. a condizione che almeno uno dei soggetti tra i quali la conversazione si svolge sia parte in causa e sempre che colui contro il quale la registrazione è prodotta non abbia contestato che la conversazione sia realmente avvenuta ovvero che abbia avuto il tenore risultante dal nastro.
La sentenza è stata dunque cassata e rinviata per un nuovo esame di merito.

Translate