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Licenziamento per superamento del comporto

Se non è previsto dal CCNL, il datore di lavoro non è tenuto a comunicare al lavoratore l’approssimarsi della fine del comporto. Ma attenzione ai festivi

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore, licenziato per superamento del periodo di comporto, ha contestato di non essere stato preavvisato dal datore di lavoro dell’approssimarsi della scadenza del termine, pregiudicando in tal modo il suo diritto di chiedere l’aspettativa prevista dal contratto collettivo.
La Suprema Corte ha respinto le tesi del lavoratore confermando che il datore non ha un obbligo legale di segnalare l’imminente scadenza del comporto, neppure in base ai principi di correttezza e buona fede. Anzi, una tale comunicazione «servirebbe in realtà a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste di ferie o aspettativa, sostanzialmente elusive dell’accertamento della sua inidoneità ad adempiere l’obbligazione».
Con l’occasione, la Corte ha ricordato altresì che anche le domeniche e i giorni festivi non coperti da certificato medico ma compresi tra periodi di malattia distinti vanno computati nel comporto, salvo che sia fornita prova dell’effettiva interruzione della malattia in tali giornate.
Infine, la sentenza ha ribadito che la lettera di licenziamento non deve necessariamente riportare le singole assenze, essendo sufficiente – come accaduto nel caso di specie – l’indicazione della loro durata complessiva.

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