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Licenziamento per ragioni economiche

Anche nel licenziamento individuale vanno applicati i criteri di scelta previsti dall’art. 5, L. n. 223/1991

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato ad una lavoratrice poiché la società non aveva scelto la persona in esubero, tra più profili fungibili, applicando i criteri di scelta previsti dall’art. 5, L. n. 223/1991.
Secondo la Corte, infatti, qualora il giustificato motivo oggettivo si identifichi nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente da licenziare deve essere effettuata facendo ricorso ai criteri legali di anzianità e carichi di famiglia, sanciti in tema di licenziamenti collettivi.
La società è stata pertanto condannata (non alla reintegrazione bensì) al risarcimento del danno in misura compresa tra 12 e 24 mensilità, in applicazione dell’art. 18, comma 5, Statuto dei Lavoratori.

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