Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un’azienda stipulava con le rappresentanze sindacali tre accordi a distanza ravvicinata, i primi dei quali recavano la dicitura «ipotesi di accordo». Detti accordi stabilivano, tra l’altro, la riduzione del premio aziendale per gli assunti dopo la stipulazione.
Alcuni dipendenti, assunti poco prima della stipulazione del terzo accordo, avevano pertanto convenuto in giudizio la società, rivendicando il diritto al premio senza riduzione, sostenendo che solo l’ultima delle tre intese fosse effettivamente vincolante (e, dunque, per i soli futuri assunti) e non le prime due, in quanto formalmente denominate «ipotesi di accordo».
La Suprema Corte ha chiarito che le cosiddette «ipotesi di accordo» possono costituire espressione di un’effettiva volontà contrattuale; in questi casi, l’adozione del termine «ipotesi» si giustifica con la riserva di ratifica. Sarà il giudice di merito a dover distinguere gli accordi veri e propri da verbali di semplice documentazione dello stato finale delle trattative.
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