Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In tema di licenziamenti collettivi, il criterio di scelta unico consistente nella possibilità dei lavoratori di accedere al prepensionamento, adottato nell’accordo sindacale è applicabile a tutti i dipendenti dell’impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi siano assegnati, senza che rilevino i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura.
La Suprema Corte ha infatti spiegato che l’esame della fungibilità, in una riduzione del personale, deve investire l’intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d’azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva individuato gli esuberi in un solo settore ma aveva correttamente scelto di estendere a tutti i settori dell’azienda la scelta dei lavoratori da licenziare con il sopra citato criterio.
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