Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La possibilità di disdetta del contratto collettivo prima della naturale scadenza spetta unicamente alle associazioni sindacali e datoriali; il datore di lavoro non può recedere dal contratto collettivo prima della naturale scadenza neanche per eccessiva onerosità.
La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il comportamento di una società che, uscita da Confindustria, non ha più applicato ai propri dipendenti il CCNL di settore prima della scadenza.