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Previdenza e contribuzione

Contribuzione dovuta anche in caso di sospensione concordata della prestazione

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo della retribuzione che sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. «minimale contributivo»).
Il rapporto contributivo è autonomo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva sicché, in applicazione del principio del «minimale contributivo», l’obbligo contributivo può anche essere parametrato a un importo superiore rispetto alla retribuzione effettivamente corrisposta.
Secondo la Suprema Corte, «la contribuzione è dovuta anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro», al di fuori delle ipotesi già previste dalla legge e dal contratto collettivo (malattia, maternità, infortunio, …). In sostanza, senza la copertura della legge o del contratto collettivo, la (pur consensuale) sospensione del rapporto e della retribuzione non sospende l’obbligo contributivo.

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