Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il datore di lavoro che appone un termine al contratto di lavoro per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ha l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale «le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato».
Il datore di lavoro deve evidenziare la connessione tra la durata solo temporanea della prestazione, le esigenze produttive e organizzative che questa deve realizzare e la utilizzazione del lavoratore solo nell’ambito della specifica ragione indicata nel contratto.
Non è consentito integrare la specificità della causale con altri elementi fattuali in corso di causa.
Il principio, espresso in relazione alla disciplina precedente il Jobs Act, si presta tuttavia ad una applicazione anche nel nuovo contesto del decreto dignità.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
Contatta Vincenzo Fabrizio Giglio