Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In tema di contratto di lavoro intermittente, nella disciplina dettata dal D.Lgs. n. 276/2003 vigente nel 2011, la contrattazione collettiva ha il compito di individuare le «esigenze» per cui è consentito tale contratto, ma non ha «alcun potere di interdizione» circa la possibilità di utilizzo di tale contratto.
Il contratto collettivo, dunque, non può vietare il lavoro intermittente.
Il principio può ritenersi applicabile anche alle fattispecie di flessibilità oggi vigenti.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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