Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l’onere di provare che al momento del licenziamento non sussisteva una posizione analoga a quella soppressa (in relazione a mansioni equivalenti) e, altresì, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, un reimpiego in mansioni inferiori ma rientranti nel bagaglio professionale di questi.
Il lavoratore, per contro, non ha alcun onere di allegazione della sussistenza di posti assegnabili.