Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l’onere di provare che al momento del licenziamento non sussisteva una posizione analoga a quella soppressa (in relazione a mansioni equivalenti) e, altresì, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, un reimpiego in mansioni inferiori ma rientranti nel bagaglio professionale di questi.
Il lavoratore, per contro, non ha alcun onere di allegazione della sussistenza di posti assegnabili.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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