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Licenziamento per superamento del comporto

L’onere di provare il superamento del comporto (e del contratto collettivo che lo regola) è del datore di lavoro

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice si assentava dal lavoro per 237 giorni consecutivi per malattia. La società datrice di lavoro riteneva applicabile il contratto collettivo del terziario che contempla un comporto di 180 giorni in un anno solare e licenziava la lavoratrice per superamento del comporto. La lavoratrice riteneva applicabile un contratto collettivo diverso e un periodo di comporto di 365 giorni e agiva in giudizio per far dichiarare il licenziamento illegittimo.
Nel corso del giudizio, la società datrice di lavoro non produceva il contratto collettivo sulla cui base aveva licenziato la lavoratrice e dagli atti di causa non emergeva alcun elemento idoneo a far ritenere vincolante il contratto collettivo del terziario. Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano il licenziamento illegittimo.
La Corte di Cassazione ha rammentato che l’onere di provare il superamento del comporto grava sul datore di lavoro, in relazione al contratto collettivo applicato al rapporto. In caso di mancato assolvimento di tale onere, il licenziamento per mancato superamento del comporto è illegittimo.

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