Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La legge prevede che il datore di lavoro consenta alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata (c.d. «permessi per allattamento»). Quando l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore, il riposo è uno soltanto.
Tali periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati «ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro».
Tale equiparazione non è considerabile «lavoro effettivo» ai fini della maturazione del diritto alla pausa pranzo: in altre parole, dunque, i permessi per allattamento non sono computabili nelle 6 ore lavorative necessarie per conseguire il diritto alla pausa pranzo.
Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Altre Giurisdizioni Superiori, alla Associazione AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e al network internazionale EELA – European Employment Lawyers Association, ha lavorato in alcuni tra i più importanti studi legali milanesi per poi intraprendere un percorso professionale autonomo, senza mai trascurare l’aggiornamento e la formazione. La continua innovazione dell’ordinamento giuridico che rende imprescindibile il costante aggiornamento è di sprone per individuare modalità sempre più efficienti per servire i clienti e anticiparne le esigenze. Per questo motivo, oltre che per passione personale, l'avvocato Vincenzo Fabrizio Giglio coltiva la propria attività di ricerca e pubblicazione scientifica, necessaria per offrire al cliente il miglior servizio.
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