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Orario di lavoro, ferie, permessi

Il passaggio di consegne nel cambio di turno deve considerarsi orario di lavoro

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Alcuni lavoratori, infermieri all’interno di una residenza per anziani, avevano proposto ricorso per chiedere la corresponsione delle differenze retributive per il tempo di vestizione e il passaggio di consegne nel cambio turno, pari a circa 20 minuti giornalieri.
La Supreme Corte ha dato ragione ai lavoratori ritenendo che nell’ambito dell’attività infermieristica, il cambio di consegne nel passaggio di turno, in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all’esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest’ultimo la continuità terapeutica, è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, sicché va considerato, di per se stesso, meritevole di ricompensa economica.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte, nel caso di specie, il cambio di abiti non doveva essere remunerato, poiché non era stata raggiunta la prova dell’imposizione in capo ai lavoratori dell’obbligo di indossare gli abiti da lavoro negli appositi spogliatoi aziendali, in quanto esso poteva avvenire anche presso l’abitazione dei dipendenti e dunque in totale autonomia.

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