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Licenziamento collettivo

Licenziamento individuale successivo al licenziamento collettivo

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Il datore di lavoro, conclusa la procedura di licenziamento collettivo, non può procedere sulla base delle medesime ragioni negoziate con la controparte sindacale all’ulteriore licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di uno o più lavoratori.
La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento individuale così comminato.

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