Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il divieto di interposizione illecita di manodopera si applica anche ai soci delle cooperative.
Alcuni soci-lavoratori di una cooperativa chiedevano la costituzione di contratti di lavoro a tempo indeterminato con altra società, utilizzatrice delle prestazioni, sul presupposto che, nei fatti, l’effettiva titolare dei rapporti di lavoro fosse quest’ultima.
La Cassazione, pur non ravvisando nel caso di specie alcuna interposizione illecita, ha precisato che essa può verificarsi anche nel caso di lavoratori soci di cooperativa, quando costoro dipendono direttamente dal committente, che ne dispone al pari dei propri dipendenti.
La fattispecie vietata ricorre se vi sono:
• l’utilizzo dei mezzi del committente;
• l’ingerenza del committente tale da ricondurre l’effettiva gestione, la concreta organizzazione e la reale titolarità dei rapporti lavoratori in capo allo stesso, restando all’appaltatore la sola gestione di aspetti formali-amministrativi dei rapporti.
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