Corte di Cassazione, Sez. Lav.
In situazioni di crisi aziendale la cooperativa può decidere di:
• ridurre temporaneamente i trattamenti economici integrativi del socio lavoratore;
• attingere, tramite trattenute, al trattamento economico spettante al socio lavoratore.
Nel caso esaminato, un socio lavoratore di cooperativa chiedeva la restituzione delle somme trattenutegli nel corso di parte del rapporto a titolo di «quota sociale» e di quelle conseguenti alla mancata inclusione delle stesse nel computo del TFR.
La Cassazione ha ritenuto lecita la decisione della cooperativa, poiché:
• possono essere assunte delibere che comportino per i soci lavoratori sacrifici economici finalizzati al ripiano delle perdite di esercizio;
• tale deroga al principio generale del divieto di modifica peggiorativa del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva è legittima purché sia condizionata alla temporaneità dello stato di crisi.