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Salute e sicurezza sul lavoro

L’onere della prova del danno alla salute del lavoratore

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Il datore è responsabile per i danni alla salute cagionati al lavoratore in caso di colpa (art. 2087 Cod. civ.). La colpa consiste nella mancata predisposizione delle misure prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata (che rappresentano lo standard minimo per la tutela della sicurezza del lavoratore) nonché delle ulteriori misure richieste in concreto dalla specificità del rischio.
Nel caso esaminato, la dipendente di un ambulatorio medico sosteneva di avere più volte avvertito malori e segnalato all’azienda la possibile presenza nell’ambiente di lavoro di una sostanza irritante. Domandava pertanto la condanna della datrice a risarcire il danno biologico, esistenziale e patrimoniale. La domanda veniva tuttavia respinta.
La lavoratrice, infatti, non aveva assolto l’onere – posto a suo carico – di provare il danno alla salute patito e la sua connessione con il lavoro. Solo in presenza di tale prova il datore di lavoro è poi chiamato a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

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