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Previdenza e contribuzione

Gli utili di capitali non sono soggetti a contributi INPS

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un socio prestava alla propria società solo capitale e non lavoro. Egli riceveva tuttavia un avviso di addebito con quale l’INPS gli intimava il pagamento dei contributi per i redditi derivanti dalla partecipazione. Secondo l’INPS infatti tali redditi avrebbero dovuto alimentare l’imponibile contributivo del socio, nell’ambito della sua attività di lavoro autonomo.
Sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello hanno confermato che nulla era dovuto poiché gli utili percepiti per effetto della mera partecipazione, quale socio di capitale (e non di lavoratore) ad una società di capitali, non possono far parte della base contributiva.
La Cassazione ha precisato che occorre tenere distinti redditi d’impresa – soggetti a contribuzione – e redditi da capitale: i primi sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale mentre vanno annoverati tra i tra i redditi di capitale gli utili derivanti da partecipazioni societarie. Questi ultimi, qualora siano il risultato della mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi.

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