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Apprendistato

Niente recesso dall’apprendistato se non c’è stata formazione

By 8 Giugno 2021Giugno 13th, 2023No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Al termine del periodo formativo, un apprendista riceveva il recesso del datore di lavoro dal contratto. L’apprendista ha impugnato il recesso chiedendo che fosse accertata la mancanza di attività formativa e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive.
La Cassazione ha accolto la domanda dell’apprendista. La Corte ha ricordato che la funzione del contratto di apprendistato richiede sia lo svolgimento della prestazione lavorativa sia un effettivo addestramento professionale idoneo a rendere l’apprendista un lavoratore qualificato. È questa doppia funzione che consente di attribuire al datore alcuni particolari vantaggi, quali la riduzione dei contributi e la facoltà di recesso libero al termine del periodo di formazione.
L’inadempimento degli obblighi di formazione determina la riqualificazione del rapporto di apprendistato in lavoro ordinario a tempo indeterminato. Perché ciò si verifichi è necessario, ha precisato la Corte, che l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi in una formazione, teorica e pratica, del tutto assente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto formativo.
Nel caso esaminato, la formazione era risultata assente e, conseguentemente, il licenziamento privo di giustificato motivo era illegittimo.

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