Tribunale di Roma
Una società agiva in giudizio nei confronti di un ex dipendente, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, il quale, quando era ancora in corso il periodo di formazione, aveva rassegnato le proprie dimissioni, pur nel rispetto del termine di preavviso. Secondo il datore di lavoro, l’ex dipendente era tenuto a restituite alcune somme (recuperate mediante trattenuta sulla busta paga), a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’azienda per l’erogazione, nei confronti del lavoratore, delle giornate di formazione professionale, così come previsto dal CCNL applicato e dal contratto individuale di lavoro.
Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso della società, ritenendo che dalle previsioni contrattuali risultasse che, salvo il rispetto dei termini di preavviso, in caso di dimissioni prive di giusta causa il lavoratore era tenuto al rimborso di una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata di formazione erogata.