Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Il periodo di preavviso non lavorato, per il quale viene corrisposta la relativa indennità sostitutiva, va computato ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per la corresponsione della NASPI.
Un lavoratore si vedeva respingere la domanda di indennità di disoccupazione per mancata maturazione della contribuzione minima (non erano state contate le settimane di preavviso non lavorate).
La Cassazione, dando ragione al lavoratore, ha chiarito che se il rapporto lavorativo cessa, il periodo di preavviso conta ai fini previdenziali.
Infatti, siccome sull’indennità sostitutiva del preavviso viene pagata la contribuzione, essa concorre a formare la base pensionabile. Pertanto, il tempo coperto dal preavviso deve essere considerato utile anche ai fini del raggiungimento del periodo minimo di lavoro necessario per beneficiare della NASPI.