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Orario di lavoro, ferie, permessi

Per i dipendenti a tempo pieno, l’orario di lavoro può essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice a tempo pieno con orario di lavoro spezzato (dalle 8 alle 12.25 e dalle 14 alle 17.30) è stata assegnata ad un reparto diverso con orario continuato (dalle 14 alle 22) e ha chiesto il ripristino dell’orario originale.
La Cassazione ha innanzitutto chiarito che con l’espressione «orario di lavoro» si intende sia la quantità della prestazione lavorativa dovuta, sia la sua distribuzione in un determinato arco temporale.
Ha inoltre osservato che, nel caso in esame, il mutamento della distribuzione dell’orario della dipendente era derivato da effettive esigenze e non pretestuose ragioni organizzative (consistenti nello spostamento di personale in un diverso reparto aziendale motivato dall’esigenza di delocalizzazione della lavorazione).
Ciò premesso, ha ritenuto legittimo il mutamento unilateralmente deciso dall’azienda e, in generale, ha ribadito che il datore di lavoro può modificare la distribuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti a tempo pieno, alla condizione che ciò non costituisca una mera discriminazione o vessazione.

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