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Licenziamento per superamento del comporto

I diritti del lavoratore al superamento del periodo di comporto per malattia

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore, superato il periodo di comporto per malattia, ha chiesto un periodo di aspettativa non retribuita. Il CCNL applicato prevedeva infatti la possibilità per il dipendente assente per malattia di richiedere l’aspettativa non retribuita per massimo 12 mesi dopo il superamento del comporto e che, al termine della complessiva assenza (comporto + aspettativa), potesse essere licenziato.
Al termine dell’aspettativa concordata, il lavoratore è stato licenziato e ha impugnato il licenziamento, ritenendo che questo non fosse valido perché:
• aveva richiesto – e goduto – di un periodo di aspettativa inferiore al massimo previsto;
• egli aveva altresì richiesto di conoscere la situazione relativa al proprio comporto e la società non gli aveva risposto.
La Cassazione ha dato ragione all’azienda, sulla base delle seguenti ragioni:
• il CCNL concede un’aspettativa massima di 12 mesi ma non esclude che possa essere inferiore;
• il datore non ha alcun obbligo di avvertire il lavoratore dell’imminente scadenza del periodo di comporto.

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