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Mansioni e demansionamento

Il demansionamento deve essere duraturo per dar luogo al danno ma non è necessaria una contestazione formale del lavoratore

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore ha agito in giudizio per chiedere l’accertamento del demansionamento subito da parte del datore di lavoro e il conseguente risarcimento dei danni. Il lavoratore aveva per lungo tempo ricoperto il ruolo di «responsabile del reparto di pronto intervento» e, dal 2005, era stato adibito a quello di semplice «tecnico di zona». Solo nel 2010 il lavoratore aveva contestato formalmente al datore di lavoro la propria ricollocazione.
La Cassazione, confermando la sussistenza del demansionamento, ha chiarito che il risarcimento del danno deve essere riconosciuto fin dal momento in cui la condotta illecita da parte del datore ha inizio (2005, senza riguardo al momento della contestazione) e fino alla sua cessazione. Ha spiegato la Corte, infatti, che il demansionamento costituisce un illecito permanente e, come tale, impone il decorso della prescrizione al momento in cui il comportamento vietato cessi. Pertanto, il relativo risarcimento del danno deve avere ad oggetto l’intero periodo di demansionamento.

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