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Salute e sicurezza sul lavoro

Il «rischio elettivo»: quando il datore non è responsabile dell’infortunio sul lavoro

By 18 Novembre 2021Maggio 7th, 2023No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Durante un lavoro al pianterreno di un edificio abbandonato e in corso di smantellamento, due operai sono saliti al piano superiore e uno di loro, dopo aver incautamente aperto una porta, è precipitato nel vano ascensore. Il lavoratore infortunato ha chiesto quindi il risarcimento del danno subito sia all’appaltatore che al committente.
La Corte d’Appello ha respinto tale richiesta perché ha ravvisato un comportamento anomalo del lavoratore che ha messo volontariamente a rischio la propria incolumità. La Suprema Corte, tuttavia, ha riformato la decisione ricordando, innanzitutto, il concetto di rischio elettivo, che sussiste solo quando il comportamento del lavoratore è abnorme, imprevedibile ed estraneo rispetto al lavoro assegnatogli. Nel caso concreto, ad avviso del Collegio, il lavoratore si è invece comportato normalmente. La Cassazione ha imputato, quindi, al datore di lavoro di non aver espressamente vietato ai due operai di recarsi al piano di sopra e alla società committente di non aver preventivamente indicato i luoghi di possibile pericolo nel cantiere appaltato, confermandone pertanto la responsabilità nel danno patito dal lavoratore.

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