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Licenziamento per ragioni economiche

A rischio il licenziamento se la società datrice fa parte di un’impresa più ampia

Corte di Cassazione, Sez. Lav

Una lavoratrice, dipendente di una società che forniva servizi in appalto per attività alberghiere, veniva licenziata per ragioni economiche, stante la dismissione dell’attività. Il licenziamento veniva dichiarato illegittimo, con conseguente reintegrazione della lavoratrice e condanna risarcitoria pari a 12 mensilità. Secondo i Giudici, infatti, il contratto di appalto per la fornitura di alcuni servizi, stipulato tra la società ed un albergo, era stato ritenuto illecito poiché le due società avevano la medesima sede legale e il medesimo oggetto sociale, nonché il medesimo proprietario ed un unico centro di imputazione di interessi. Era stato altresì dimostrato che la società di servizi non svolgeva attività in favore di altri committenti e non era dotata di una effettiva ed autonoma struttura imprenditoriale, sicché, il contratto di appalto era stato stipulato semplicemente «per evitare la tenuta del personale». La Corte di Cassazione, nel confermare l’illegittimità del licenziamento, ha ricordato i c.d. «indici sintomatici» della co-datorialità:
• unicità della struttura organizzativa e produttiva;
• integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
• coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario con un unico soggetto direttivo;
• utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

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