Corte di Cassazione, Sez. Lav
Alcuni lavoratori agivano in giudizio, chiedendo alcune indennità previste dal contratto collettivo aziendale. La società datrice aveva tuttavia in precedenza comunicato alle OO.SS. di voler recedere dal contratto aziendale, dopo aver dato congruo preavviso.
La Suprema Corte, nel rigettare la richiesta dei lavoratori, ha ribadito che, qualora il contratto collettivo aziendale non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre le parti contraenti. Ne consegue che il datore di lavoro può recedere unilateralmente dal contratto collettivo aziendale, nel rispetto dei generali criteri di correttezza e buona fede. I Giudici hanno altresì precisato che la mancata corresponsione di compensi aggiuntivi previsti dal contratto aziendale non potrebbe configurare una violazione del principio costituzionale della giusta retribuzione. Le norme costituzionali, infatti, sono volte a garantire la tutela della sola retribuzione base prevista dal CCNL, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica ma non anche gli emolumenti aggiuntivi negozialmente pattuiti in sede aziendale.
La Corte ha, dunque, rigettato il ricorso proposto dai lavoratori condannandoli alle spese di giudizio.
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