Corte di Cassazione, Sez. Lav
Un co.co.co. adiva il Giudice per il riconoscimento della contribuzione non pagata dalla società con cui aveva collaborato dal 2002 al 2007. In particolare, egli chiedeva di condannare l’INPS ad effettuare il relativo accredito ed a corrispondergli la pensione supplementare maturata.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, confermando che il principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime esse spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, non si applica ai collaboratori continuati e continuativi iscritti alla gestione separata. Essi, infatti, per legge sono personalmente obbligati al versamento dei contributi anche per la quota del committente.
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