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Mobbing

Nullo il licenziamento che è solo l’ultimo atto del mobbing

By 31 Maggio 2022Maggio 7th, 2023No Comments

Corte di Cassazione, Sez. Lav

È nullo il licenziamento che costituisce l’ultimo atto di una serie di condotte mobbizzanti in danno del lavoratore.
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo il quale il datore deve astenersi da (ed impedire) qualunque condotta idonea a ledere l’integrità psicofisica del lavoratore, quali l’adozione di condizioni lavorative «stressogene» o «mobbizzanti» o che per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto siano idonee a cagionare al lavoratore un danno.
Il licenziamento che sia l’epilogo di tali circostanze va considerato ritorsivo.
La sanzione applicabile, in questi casi, è quella della reintegrazione nel posto di lavoro e nel risarcimento integrale del danno al lavoratore.

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