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Licenziamento per superamento del comporto

Reintegrazione anche nelle piccole aziende se il licenziamento interveniene prima del superamento del comporto

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una società con meno di 15 dipendenti comunicava il licenziamento per superamento del periodo di comporto ad una lavoratrice assente in seguito a un incidente avvenuto durante lo svolgimento delle sue mansioni. La lavoratrice, impugnava il licenziamento.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello davano ragione alla lavoratrice, ritenendo il periodo di comporto non era stato superato, poiché le assenze erano riconducibili ad un infortunio sul lavoro imputabile alla responsabilità del datore di lavoro, con la conseguenza che i giorni di assenza non potevano essere computati nel comporto. I Giudici del merito, quindi, dichiaravano il licenziamento ingiustificato e riconoscevano alla lavoratrice la tutela risarcitoria (che, nelle piccole aziende, ha un massimo di 6 mensilità).
La Cassazione ha accolto la richiesta della lavoratrice, chiarendo che, il licenziamento comunicato prima della scadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia, è nullo con la conseguenza che la lavoratrice aveva diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e ad una indennità risarcitoria sino a 12 mensilità, Ciò anche se il datore di lavoro occupa sino a 15 dipendenti.

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